ADOE contro l’Accordo sulle Equipollenze (Mozione 25/02/2026)

L’Assemblea generale dei Soci ADOE, riunitisi in Genova 16122, via Varese 2 in data 25.02.2026 in occasione della convocazione Ordinaria per l’anno solare 2025.
Preso atto dell’Accordo Stato Regioni approvato in data 18 dicembre 2025 nel merito dei criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e delle equipollenze degli osteopati;

Considerata la finalità statutaria fondamentale dell’Associazione circa la promozione di: “modelli per la attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie osteopatiche nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24/2017” approva all’unanimità quanto segue:

L‘ Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la definizione dei criteri per la valutazione delle competenze e dell’esperienza professionale ai fini dell’equipollenza per l’esercizio della professione sanitaria di osteopata (Rep. Atti n. 226/CSR emesso in data 18 dicembre 2025), a seguito di analisi tecnico-scientifica di nostra competenza statutaria presenta il profilo di una sanatoria indiscriminata per le seguenti ragioni e per i menzionati effetti:

  • I criteri dell’equipollenza sono eccessivamente ampi e formulati secondo logica semplificativa alla cui verifica parziale viene subordinata la Salute pubblica;
  • La convalida di certificazioni di frequenza di studi ed esami descritta è contestabile perché riferibile ad emissioni di soggetti autoreferenziali, ovvero privi di autorizzazioni e relativi controlli delle Autorità competenti. Le stesse acquisiscono medesima considerazione dei certificati conferiti da soggetti legalmente autorizzati e controllati allo scopo;
  • Sussiste infondata la presunzione di adeguatezza di corsi di studi la cui tracciabilità non è dimostrabile ai fini delle competenze sanitarie e, soprattutto, delle tecniche terapeutiche da esercitarsi a salvaguardia preventiva della Salute;
  • Le prescrizioni delle compensazioni didattico-formative vertono esclusivamente su alcune materie sanitarie di base anziché su pedagogie caratterizzanti nel riferimento alle tecniche manuali proprie dell’esercizio della professione di osteopata;
  • Nessuna compensazione è prevista per le materie specifiche della formazione tecnico-esecutiva e clinico-interdisciplinare, malgrado le discipline a queste riferibili rappresentino qualitativamente e quantitativamente il metodo e il merito più esaustivo dell’esercizio professionale;
  • Risulta conseguentemente leso il diritto della salute dei pazienti, come sancito dall’art. 32 della Costituzione, oltre alla dignità della stessa professione di osteopata;
  • I criteri fiscali di valutazione quantitativa dell’esercizio pregresso della professione attestano il mero svolgimento di attività economica e non testimoniano né la natura qualitativa della stessa né, tanto meno, le competenze che ne caratterizzino l’esercizio in sicurezza;
  • Palese è la rinuncia ad acquisire adeguate precauzioni contro il rischio per la salute nei confronti di professionisti sedicenti per i quali non viene prevista alcuna verifica delle buone prassi tecnico-esecutive mediante analisi di adeguate certificazioni e successive prescrizioni compensative di merito;
  • Risulta leso l’affidamento dei pazienti a fronte dell’equiparazione di tutti i professionisti osteopati, indipendentemente dall’accertamento dei requisiti formali di loro competenza individuale;
  • Appare danneggiata l’integrità dell’intera categoria di cui viene compromesso il valore del titolo professionale, la credibilità nazionale e l’autorevolezza dei professionisti;
  • Viene violato il principio di concorrenza ai danni di coloro, osteopati e non, che abbiano frequentato cicli di studi rigorosi, accreditati e conformi per quantità e qualità alle norme vigenti.
  • Appare eluso ogni criterio meritocratico pur essendo quest’ultimo di dichiarata ispirazione e denominazione da parte delle Autorità di riferimento.

l’Assemblea ADOE, firmato:

Federico Claudio Franscini – Segretario e Tesoriere

Genova, il 25 Febbraio 2026