IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO l’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTE le Linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (Conferenza di Yerevan, maggio 2015);
VISTE le direttive europee 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36/CE e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
VISTO il decreto 19 febbraio 2009 recante “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie”;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131;
VISTO il decreto del Direttore Generale 12 gennaio 2022, n. 39;
SENTITO il Consiglio Universitario Nazionale (14 giugno 2023);
SENTITO il Consiglio Superiore di Sanità (28 giugno 2023);
DECRETA
Articolo 1
- Gli Obiettivi Formativi Qualificanti della classe di laurea L/SNT4 – Professioni sanitarie della prevenzione – sono integrati con riferimento alla professione sanitaria dell’osteopata, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3. È inserito il riferimento alle attività di prevenzione e mantenimento della salute tramite approcci e tecniche osteopatiche. È definito il profilo professionale dell’osteopata quale operatore sanitario che svolge in autonomia o in collaborazione con altri professionisti sanitari interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie.
Il laureato in osteopatia:
– interpreta i dati clinici;
– effettua valutazione osteopatica mediante osservazione, palpazione percettiva e test osteopatici;
– pianifica il trattamento selezionando tecniche manuali non invasive;
– esegue il trattamento in sicurezza e nel rispetto della dignità del paziente;
– valuta gli esiti del trattamento e pianifica il follow-up;
– collabora con altri professionisti sanitari;
– svolge attività di ricerca, formazione e consulenza.
- Nelle attività formative indispensabili sono integrate discipline nei seguenti ambiti:
– Scienze propedeutiche
– Scienze biomediche
– Scienze osteopatiche
– Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari
– Scienze interdisciplinari cliniche
– Scienze umane e psicopedagogiche
– Scienze del management sanitario
– Scienze interdisciplinari
Sono inseriti i seguenti Settori Scientifico-Disciplinari (SSD):
MED/50, MED/34, MED/33, MED/48, MED/49, MED/25, M-PSI/08, MED/43, M-EDF/01, M-EDF/02.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
prof.ssa Anna Maria Bernini
IL MINISTRO
prof. Orazio Schillaci
Firmato digitalmente il 29.11.2023