IL NUOVO CODICE ATECO DEGLI OSTEOPATI ITALIANI – In recepimento delle indicazioni ADOE

Richiesta ADOE del 28/02/2025:

Spett.le Comitato ATECO,
in qualità di Presidente di Associazione tecnico-scientifica degli Osteopati esclusivi italiani, propongo la modifica in evidenza in calce, a miglior definizione della professione di Osteopata, ovvero in relazione alla sua avvenuta evoluzione legislativa internazionale e nazionale (cfr. L.n. 3/2018 art.7 e L. n.131 del 7 luglio 2021). Infatti, ai sensi delle norme nazionali citate, in analogia europea e in riferimento ai Rapporti specifici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, affermo responsabilmente che l’Osteopatia non possa esclusivamente annoverarsi tra le Medicine Alternative o tradizionali, bensì anche tra le professioni sanitarie. Né alcuna differente interpretazione possa considerarsi plausibile.
Pertanto, se la classificazione da Voi predisposta deve fare riferimento al Codice 86.96.09 (Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.), quanto meno si precisi nella definizione il ruolo giuridico e gli ambiti applicativi reali della medesima attività terapeutica, differenziando la professione di osteopata da quella di omeopata, chiropratico, cristalloterapia, iridologia, radionica che conservano esclusive caratteristiche di alternatività.
Trattasi di proposta di modifica/integrazione che, come reso noto,  formulo in maniera riservata e preliminare allo scopo di consentirvi l’attribuzione del Codice e la definizione della specifica attività in termini più confacenti e aderenti alla realtà. Come da voi giustamente premesso, aggiornando i contenuti all’evoluzione ad oggi già verificatasi, anziché ad ulteriori evoluzioni da verificarsi:

86.96.09 Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.:

  • fornitura di servizi di medicina tradizionale che includono una serie di pratiche di lunga data e ancora in evoluzione, sviluppate all’interno di varie società prima o durante lo sviluppo della medicina moderna, ad esempio terapie tradizionali cinesi come agopuntura, preparati cinesi a base di erbe, Unani, preparati tradizionali africani;
  • fornitura di servizi terapeutici di Medicina osteopatica/Osteopatia nell’ambito multidisciplinare della prevenzione sanitaria (o sanitario);
  • fornitura di servizi terapeutici complementari, ad esempio terapia di Alexander, aromaterapia, terapia di Bach e altre terapie floreali, terapia corporea, medicina ayurvedica, fitoterapia, naturopatia, terapia nutrizionale
  • fornitura di servizi terapeutici alternativi, ad esempio omeopatia, trattamenti chiropratici, cristalloterapia, iridologia, radionica;
  • attività di guaritori
  • ipnoterapia
  • attività di riflessoterapia
  • attività di terapisti correttivi Cesar e Mensendieck
  • naprapatia.

Spero di aver fatto cosa gradita e di riscontrare aggiornamento della definizione nei termini indicati.

Cordiali saluti, ringraziando per l’attenzione.

LUIGI  CIULLO –  PRESIDENTE

Risposta Da Comitato Nazionale ATECO del 4 marzo 2025:

Gentilissimo Dott. Ciullo/Presidente ADOE,
abbiamo accettato l’integrazione proposta. In allegato le note esplicative aggiornate.

Cordiali saluti,
Francesca Alonzi P. Comitato Nazionale ATECO