Motivazioni culturali dell’iniziativa ADOE contro l’Accordo sulle Equipollenze degli Osteopati – Dott. Marco FADDA, Presidente Comitato Scientifico ADOE

ADOE – Associazione degli Osteopati Esclusivi
Aprile 2026

Professionisti sanitari con le mani legate:

il decreto che rischia di condannare l’osteopatia italiana al benessere generico

di Marco Fadda

Odontoiatra – Gnatologo | Responsabile Scientifico ADOE
Associazione degli Osteopati Esclusivi


 Otto anni. Tanti ne sono passati da quando la Legge 3/2018 ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria in Italia. Otto anni di attesa, proroghe, tavoli inter-ministeriali e bozze rimaneg­giate. Poi, il 18 dicembre 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’accordo sulle equipollenze dei titoli (Rep. n. 226/CSR). Finalmente, si è detto. Un traguardo storico.

Eppure qualcosa non torna. E vale la pena capire cosa, prima che il decreto diventi legge definitiva. 


Un paradosso giuridico che merita attenzione

L’accordo prevede che migliaia di osteopati già in esercizio vengano iscritti agli Elenchi Speciali degli Ordini sanitari TSRM e PSTRP. Ottimo. Il problema è nella definizione delle attività consentite: il decreto le limita al “trattamento manuale preventivo generico senza specifica indicazione terapeutica”.

Fermiamoci su quelle due parole: generico e senza specifica indicazione. Perché sono esattamente quelle che, in diritto sanitario, distinguono un atto professionale da una prestazione di benessere.

Un massaggiatore in un centro estetico opera con tecniche manuali generiche, senza valutare il singolo paziente, senza formulare un giudizio clinico, senza rispondere professionalmente delle proprie scelte. Un professionista sanitario fa esattamente l’opposto: valuta, ragiona, decide e risponde. È per questo che ha un Albo, un codice deontologico e un obbligo di aggiornamento continuo.

Il decreto che stiamo per approvare iscrive l’osteopata nel primo gruppo — quello sanitario, con tutte le relative responsabilità — ma gli impone di agire come il secondo. È una contraddizione nei termini, e le sue conseguenze pratiche sono tutt’altro che teoriche.

Un professionista iscritto all’Albo sanitario risponde davanti all’Ordine e alla magistratura delle proprie scelte cliniche. Se la legge gli impedisce di fare scelte cliniche specifiche, ogni osteopata competente si trova ogni giorno a scegliere tra rispettare la norma e rispettare la propria deontologia professionale.

“Una norma che trasforma la competenza in rischio e l’incompetenza in conformità è una norma che produce danni sistemici alla qualità dell’assistenza.”

 La prevenzione non può essere generica: una questione di logica prima che di legge

C’è un equivoco di fondo che vale la pena chiarire. L’osteopatia è stata collocata nell’area della prevenzione sanitaria — non della terapia medica. Qualcuno potrebbe pensare che questo la avvicini al benessere. È vero il contrario.

La prevenzione sanitaria è per definizione un atto clinico individualizzato. Richiede anamnesi, valutazione del paziente, ragionamento clinico e indicazione specifica per quella persona, in quel momento. Nessun professionista sanitario che operi in prevenzione — il cardiologo che valuta il rischio cardiovascolare, il fisiatra che imposta un piano di prevenzione posturale, il dentista che studia un’occlusione disfunzionale — può farlo genericamente.

Nella mia pratica come gnatologo, ogni piano preventivo nasce dalla valutazione individuale del paziente. Le stesse alterazioni occlusali in due persone diverse possono richiedere approcci opposti, perché il sistema biologico che le ospita è diverso. Estendere questa logica all’osteopatia non è un’ambizione: è una necessità clinica.

La prevenzione che ignora la specificità del paziente non è prevenzione. È un protocollo applicato in modo indifferenziato — un servizio, non un atto sanitario.


Quando la tecnologia rende la genericità impossibile

Il dibattito normativo sull’osteopatia si svolge spesso come se la medicina preventiva fosse ancora quella di vent’anni fa: osservazione clinica, palpazione, ragionamento empirico. Ma la realtà della pratica clinica avanzata è molto diversa.

Oggi disponiamo di strumenti che rendono la valutazione individuale misurabile, riproducibile e documentabile in tempo reale. La fotopletismografia (PPG) permette di misurare la variabilità della frequenza cardiaca, che è un indicatore validato dello stato del sistema nervoso autonomo, del carico di stress biologico e della resilienza fisiologica del paziente. La bioimpedenziometria avanzata (BIA-ACC) fornisce l’angolo di fase cellulare, un parametro che dice quanto sono integre le membrane cellulari di quella persona — un indicatore di età biologica reale, non anagrafica. L’emoencefalografia (HEG) misura la perfusione della corteccia prefrontale, cruciale nella regolazione autonomica e nella modulazione del dolore.

Questi strumenti — sviluppati in centri di ricerca nordamericani nell’ambito della medicina dello stress e della longevità — stanno cambiando radicalmente la logica dell’intervento preventivo. E lo fanno in un modo molto preciso: rendono la genericità impossibile.

Nella mia pratica quotidiana, integro questi strumenti alla valutazione gnatologica e all’approccio osteopatico. Il principio è semplice: ogni tecnica manuale produce input afferenti al sistema nervoso centrale. Questi input, per essere terapeuticamente efficaci, devono essere coerenti con lo stato neurologico e biologico misurato del paziente — non con un protocollo standard. Un paziente con variabilità cardiaca bassa, angolo di fase ridotto e ipoperfusione prefrontale non risponde agli stessi input di un paziente con parametri nella norma, anche se presentano la stessa sintomatologia.

Il dato misura la persona. L’intervento risponde al dato. In questo framework, un trattamento “generico” non è solo clinicamente subottimale: è tecnicamente impossibile.


L’Europa guarda altrove: lo iato con gli standard internazionali

Mentre in Italia discutiamo se l’osteopata possa o meno formulare un’indicazione clinica specifica, in Gran Bretagna la professione è regolamentata dal General Osteopathic Council dal 1993. In Francia dal 2002. In Belgio l’osteopata opera a pieno titolo in contesti sanitari multidisciplinari. In tutti questi Paesi, la pratica osteopatica include per definizione la valutazione clinica individuale del paziente e l’indicazione specifica.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nei suoi Benchmark for Training in Osteopathy, descrive l’osteopata come professionista sanitario con competenze di valutazione clinica, ragionamento diagnostico differenziale e indicazione terapeutica. La norma europea EN 16686 stabilisce gli standard di pratica osteopatica in ambito sanitario multidisciplinare.

Il decreto italiano, nella sua formulazione attuale, non solo è in contraddizione con questi standard: va in direzione opposta a essi. E lo fa in un momento in cui l’integrazione tra discipline preventive — osteopatia, gnatologia, posturologia, medicina funzionale — sta producendo i risultati clinici più interessanti degli ultimi decenni.

L’Italia sta per regolarizzare formalmente l’osteopatia svuotandola del suo contenuto clinico. Non è un traguardo: è un’occasione mancata con firma in calce.


Cosa chiediamo: cinque parole per cambiare tutto

La posizione di ADOE non è di opposizione al processo di regolamentazione. Al contrario: sosteniamo da anni la necessità di portare l’osteopatia all’interno di un perimetro normativo chiaro, con verifiche di competenza serie e standard formativi elevati.

Quello che chiediamo è preciso e circoscritto: che la formulazione “generico, senza specifica indicazione” venga sostituita con una descrizione che riconosca la natura clinica individualizzata dell’atto preventivo osteopatico. Basterebbero poche parole: “basato su valutazione clinica individuale del paziente” cambierebbe il significato giuridico del decreto senza stravolgerne l’impianto.

Chiediamo inoltre che il percorso di equipollenza includa la verifica delle competenze tecniche operative — non solo il conteggio delle ore di formazione. Un professionista sanitario si valuta su ciò che sa fare, non solo su quanto tempo ha trascorso in aula.

E chiediamo che la possibilità di integrazione multidisciplinare — già prevista dalla Legge 3/2018, già praticata quotidianamente nei contesti clinici più avanzati — venga esplicitamente riconosciuta nel decreto attuativo. Perché un osteopata che non può formulare un giudizio clinico specifico non può collaborare con un medico, un fisioterapista o un dentista. E questo è un danno per i pazienti prima ancora che per la categoria.

C’è ancora tempo. Il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La finestra per intervenire è aperta. Quello che manca è attenzione.


Una scelta, non un destino

La qualità di una norma sanitaria si misura dalla qualità dell’assistenza che produce. Una prevenzione generica non è prevenzione: è un’etichetta applicata a qualcosa che ha un nome diverso.

L’Italia ha impiegato otto anni per arrivare fin qui. Ha la possibilità di farlo bene: costruire un modello di osteopatia preventiva che sia coerente con gli standard europei, integrato con le altre discipline sanitarie e fondato su competenze realmente verificate. Oppure può scegliere di chiudere la partita in fretta, con un decreto che regolarizza la categoria svuotandola di ciò che la rende utile.

Non è un destino. È una scelta. E si può ancora fare quella giusta.


L’autore
Marco Fadda è Odontoiatra Gnatologo e Responsabile Scientifico di ADOE — Associazione degli Osteopati Esclusivi. Nella sua pratica clinica integra la valutazione gnatologica con strumenti di medicina funzionale preventiva (PPG, BIA-ACC, HEG) per la personalizzazione dell’intervento terapeutico e della prescrizione domiciliare. Si occupa da anni del rapporto tra occlusione, postura, sistema nervoso autonomo e salute sistemica.

Riferimenti normativi essenziali
Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 7 | Accordo Stato-Regioni Rep. n. 226/CSR, 18 dicembre 2025 | D.M. Interministeriale n. 1563/2023 | WHO Benchmarks for Training in Osteopathy, 2010 | Norma europea EN 16686:2015

Per contatti e documentazione completa: ADOE – Associazione degli Osteopati Esclusivi | Como, 2026